Comune di Mongiuffi Melia

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ORDINANZA SINDACALE DI PREVENZIONE INCENDI

IL SINDACO
[...]
ORDINA
ART. 1
Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre è assolutamente vietato, in prossimità dei boschi, nei terreni e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, di erba secca, di stoppie e di sterpaglie ricadenti nel territorio comunale:
- accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e di residui di lavorazione delle utilizzazioni
agricole e boschive;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- 'mare motori, fornelli od inceneritori che producono faville;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio;
- smaltire braci;
- fermare gli automezzi con la marmitta catalitica in contatto con sterpi, materiale vegetale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio immediato.
È severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette o qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare o propagare un incendio.
ART 1
ART. 2
I proprietari e i conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di villette, di stabili con annesse aree a verde, di cascinali, di fienili, di stallatici, di fabbricati destinati all'agricoltura, di cantieri edili, di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, specialmente se collocati nei centri abitati di Mongiuffi e di Melia, lungo la circonvallazione dell'abitato Melia, nella via Lampeli, e lungo la strada Melia-Volo-Cimitero, devono provvedere ad effettuare, a proprie cure e spese, tutti gli interventi di pulizia sui terreni lasciati incolti o abbandonati, mediante l'eliminazione di ogni elemento che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica, provvedendo in particolare alla rimozione di sterpaglie, di cespugli, di materiale secco, dí rifiuti e dí quant'altro possa essere causa di attivazione o veicolo d'incendio, nonchè al taglio delle siepi vive, dei rami e delle altre forme di vegetazione che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo, soprattutto per tutta la durata del periodo estivo, i propri fondi in condizioni tali da non costituire pericolo di incendi.
I proprietari di cascinali, di fienili, di stallatici e di qualsiasi altra costruzione e/o impianto agricolo dovranno lasciare intorno a tali strutture, per un raggio di almeno dieci metri, una zona completamente sgombra da foglie, rami, sterpaglie e, in generale, da qualsiasi elemento che possa comportare l'attivazione o la propagazione di incendi.
La sterpaglia, gli sfalci, le potature e la vegetazione secca dovranno essere completamente eliminati e/o smaltiti, restando inteso che lo smaltimento in loco è assolutamente vietato nelle aree urbane. Gli interventi sopra meglio specificati dovranno essere eseguiti entro e non oltre il termine dí giorni venti dalla data di pubblicazione della presente, con avvertenza che, trascorso inutilmente il termine sopra indicato, sarà facoltà di questo Comune, previa la sola comunicazione dell'inizio dei lavori, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo, se del caso, all'ausilio della forza pubblica, con diritto di rivalsa delle spese sostenute e dei relativi oneri a carico degli obbligati.
I trasgressori saranno chiamati a rispondere dei danni che, a seguito di incendi, dovessero svilupparsi nel territorio comunale e verificarsi a carico di persone e/o beni mobili e immobili per inosservanza della presente ordinanza.
ART. 3
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne
comunicazione immediata ad una delle seguenti Autorità:
• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Tel. 115);
• Corpo Forestale (Tel. 115);
• Sala Operativa Regionale Protezione Civile (SORIS) (Tel. 800458787);
• Polizia Municipale (Tel. 0942-20006);
• Carabinieri (Tel. 112);
• Polizia di Stato (Tel. 112);
Chiunque scopra un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto, prima di abbandonare la zona, ad assicurarsi dello spegnimento dei fuochi ovvero di esercitare l'attività di sorveglianza che il caso impone fino all'arrivo delle autorità competenti.
ART. 4
La violazione della presente ordinanza costituirà altresì fonte di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 c. p. e comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25, 00 ad € 500, 00 in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Qualora la mancata pulizia dell'area abbia generato o favorito l'insorgere o il propagarsi di un incendio saranno applicate, a seconda della fattispecie concreta ricorrente, le sanzioni penali previste dagli arti. 423, 423-bis, 424, 425 e 449 c. p., congiuntamente alla sanzione amministrativa da € 51, 00 ad € 258, 00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, in conformità all'art. 40, comma 3,1. r. 6 aprile 1996, n. 16.Nelle zone boscate e nei pascoli in cui i soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della I.21 novembre 2000, n. 353. Nello specifico in tali zone:
per i successivi quindici anni non sarà possibile mutare la destinazione d'uso;
per i successivi dieci anni non sarà possibile realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. La trasgressione al divieto in questione comporta l'irrogazione della sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c), della 1. 28 febbraio 1985, n. 47 e ss. mm. ed ii, ovvero l'arresto fino a due anni e l'ammenda da un minimo di € 15.493, 00 ad un massimo di e 51.645, 00, oltre che la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese e cure del responsabile; per i successivi cinque anni non sarà possibile effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.
Inoltre, nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco sono vietati, per i successivi dieci anni, il pascolo e la caccia. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo sui soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco sarà applicata una sanzione amministrativa, per ogni capo di bestiame, non inferiore ad E 31, 00 e non superiore ad C 62, 00. Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad E 207, 00 e non superiore ad € 413, 00.
DISPONE
che alla presente ordinanza venga data la più ampia pubblicità, anche tramite l'affissione di manifesti sull'intero territorio comunale, nonché mediante la sua pubblicazione nel sito ufficiale del Comune.
Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.
La presente ordinanza viene trasmessa a mezzo segreteria comunale all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile — Servizio di Messina, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina, al Comnandante della Stazione dei Carabinieri di Mongiuffi Melia, al Comandante della Polizia Municipale di Mongiuffi Melia, al Sindaco della Città Metropolitana di Messina.
RENDE NOTO
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente determina ovvero ricorso straordinario davanti al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Mongiuffi Melia, 5 maggio 2020