Avvisi
ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 16 GIUGNO 2020
OGGETTO: NUOVE MISURE CONCERNENTI L'ACCESSO AI CIMITERI DI MONGIUFFI E DI MELIA DAL 22 GIUGNO 2020
IL SINDACO
[...]
ORDINA
1. a decorrere dal 22 giugno 2020 e fino a disposizioni contrarie è consentito l'accesso del pubblico ai cimiteri comunali di Mongiuffi e di Melia nei giorni settimanali compresi tra il lunedì e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 18:30 e nella giornata di domenica dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
2. l'accesso al cimitero sarà consentito ad una sola persona per ciascun nucleo familiare, salvo i casi in cui l'accesso debba essere esercitato da un minore o da un disabile;
3. la fruizione degli spazi all'interno dei cimiteri comunali di Mongiuffi e di Melia dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle regole stabilite dalle autorità nazionali e regionali al fine di contrastare il contagio da covid-19. In particolare le persone che accedono ai cimiteri dovranno: a) mantenersi a distanza interpersonale di almeno un metro dagli altri avventori; b) essere forniti di dispositivi di protezione individuale; c) detergersi, fin dal momento dell'accesso, le mani con le soluzioni igienizzanti messe a disposizione del comune presso ciascun cimitero;
4. ciascun utente non potrà trattenersi presso il cimitero per più di mezz'ora;
5. i dipendenti comunali addetti provvederanno a contingentare l'accesso del pubblico, consentendolo a non più di tre persone contemporaneamente presso ciascun cimitero. In tale numero devono intendersi ricompresi anche i minori ed i disabili accompagnati;
[...]
AVVISO PUBBLICO
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE VENDONO GENERI ALIMENTARI E/0 PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALLE MISURE DI SOSTEGNO PER L'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28 MARZO 2020.
COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
AVVISO PUBBLICO
In favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s. m. i. e dal D. D. G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento reg. le della Famiglia e delle Politiche Sociali, è disposta l'assegnazione di
BUONI SPESA / VOUCHER PER L'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS)
A valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento 9.1.3).
I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:
• 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;
• 400,00 € per un nucleo composto da due persone;
• 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;
• 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;
• 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.
Il buono spesa/voucher sarà corrisposto per il periodo dell'emergenza e, comunque, fino ad esaurimento dell'importo assegnato al Comune, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, con le seguenti modalità e condizioni:
L'istanza potrà essere validamente presentata dall'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente nel Comune, il cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni:
[...]
IL SINDACO
[...]
ORDINA
ART. 1
Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre è assolutamente vietato, in prossimità dei boschi, nei terreni e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, di erba secca, di stoppie e di sterpaglie ricadenti nel territorio comunale:
- accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e di residui di lavorazione delle utilizzazioni
agricole e boschive;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- 'mare motori, fornelli od inceneritori che producono faville;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio;
- smaltire braci;
- fermare gli automezzi con la marmitta catalitica in contatto con sterpi, materiale vegetale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio immediato.
È severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette o qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare o propagare un incendio.
ART 1
ART. 2
I proprietari e i conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di villette, di stabili con annesse aree a verde, di cascinali, di fienili, di stallatici, di fabbricati destinati all'agricoltura, di cantieri edili, di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, specialmente se collocati nei centri abitati di Mongiuffi e di Melia, lungo la circonvallazione dell'abitato Melia, nella via Lampeli, e lungo la strada Melia-Volo-Cimitero, devono provvedere ad effettuare, a proprie cure e spese, tutti gli interventi di pulizia sui terreni lasciati incolti o abbandonati, mediante l'eliminazione di ogni elemento che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica, provvedendo in particolare alla rimozione di sterpaglie, di cespugli, di materiale secco, dí rifiuti e dí quant'altro possa essere causa di attivazione o veicolo d'incendio, nonchè al taglio delle siepi vive, dei rami e delle altre forme di vegetazione che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo, soprattutto per tutta la durata del periodo estivo, i propri fondi in condizioni tali da non costituire pericolo di incendi.
I proprietari di cascinali, di fienili, di stallatici e di qualsiasi altra costruzione e/o impianto agricolo dovranno lasciare intorno a tali strutture, per un raggio di almeno dieci metri, una zona completamente sgombra da foglie, rami, sterpaglie e, in generale, da qualsiasi elemento che possa comportare l'attivazione o la propagazione di incendi.
La sterpaglia, gli sfalci, le potature e la vegetazione secca dovranno essere completamente eliminati e/o smaltiti, restando inteso che lo smaltimento in loco è assolutamente vietato nelle aree urbane. Gli interventi sopra meglio specificati dovranno essere eseguiti entro e non oltre il termine dí giorni venti dalla data di pubblicazione della presente, con avvertenza che, trascorso inutilmente il termine sopra indicato, sarà facoltà di questo Comune, previa la sola comunicazione dell'inizio dei lavori, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo, se del caso, all'ausilio della forza pubblica, con diritto di rivalsa delle spese sostenute e dei relativi oneri a carico degli obbligati.
I trasgressori saranno chiamati a rispondere dei danni che, a seguito di incendi, dovessero svilupparsi nel territorio comunale e verificarsi a carico di persone e/o beni mobili e immobili per inosservanza della presente ordinanza.
ART. 3
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne
comunicazione immediata ad una delle seguenti Autorità:
• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Tel. 115);
• Corpo Forestale (Tel. 115);
• Sala Operativa Regionale Protezione Civile (SORIS) (Tel. 800458787);
• Polizia Municipale (Tel. 0942-20006);
• Carabinieri (Tel. 112);
• Polizia di Stato (Tel. 112);
Chiunque scopra un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto, prima di abbandonare la zona, ad assicurarsi dello spegnimento dei fuochi ovvero di esercitare l'attività di sorveglianza che il caso impone fino all'arrivo delle autorità competenti.
ART. 4
La violazione della presente ordinanza costituirà altresì fonte di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 c. p. e comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25, 00 ad € 500, 00 in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Qualora la mancata pulizia dell'area abbia generato o favorito l'insorgere o il propagarsi di un incendio saranno applicate, a seconda della fattispecie concreta ricorrente, le sanzioni penali previste dagli arti. 423, 423-bis, 424, 425 e 449 c. p., congiuntamente alla sanzione amministrativa da € 51, 00 ad € 258, 00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, in conformità all'art. 40, comma 3,1. r. 6 aprile 1996, n. 16.Nelle zone boscate e nei pascoli in cui i soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della I.21 novembre 2000, n. 353. Nello specifico in tali zone:
per i successivi quindici anni non sarà possibile mutare la destinazione d'uso;
per i successivi dieci anni non sarà possibile realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. La trasgressione al divieto in questione comporta l'irrogazione della sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c), della 1. 28 febbraio 1985, n. 47 e ss. mm. ed ii, ovvero l'arresto fino a due anni e l'ammenda da un minimo di € 15.493, 00 ad un massimo di e 51.645, 00, oltre che la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese e cure del responsabile; per i successivi cinque anni non sarà possibile effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.
Inoltre, nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco sono vietati, per i successivi dieci anni, il pascolo e la caccia. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo sui soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco sarà applicata una sanzione amministrativa, per ogni capo di bestiame, non inferiore ad E 31, 00 e non superiore ad C 62, 00. Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad E 207, 00 e non superiore ad € 413, 00.
DISPONE
che alla presente ordinanza venga data la più ampia pubblicità, anche tramite l'affissione di manifesti sull'intero territorio comunale, nonché mediante la sua pubblicazione nel sito ufficiale del Comune.
Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.
La presente ordinanza viene trasmessa a mezzo segreteria comunale all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile — Servizio di Messina, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina, al Comnandante della Stazione dei Carabinieri di Mongiuffi Melia, al Comandante della Polizia Municipale di Mongiuffi Melia, al Sindaco della Città Metropolitana di Messina.
RENDE NOTO
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente determina ovvero ricorso straordinario davanti al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Mongiuffi Melia, 5 maggio 2020
ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 16 APRILE 2020
OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DETERMINATA DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE
IL SINDACO
PREMESSO: [..]
ORDINA
L'immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso la sede comunale negli uffici del Sindaco posto al secondo piano del palazzo comunale, fermo restando la necessità di assicurarsi tramite collegamenti in conference cali e/o via skype o similari, a partire dal giorno 16.04.2020 e per i giorni necessari al superamento della situazione di emergenza e fino al cessare delle esigenze; [..]
Con profondo rammarico mi duole informare tutta la cittadinanza che un residente del Comune di Mongiuffi Melia è risultato positivo al test per il Covid-19. Al contempo comunico che il soggetto in questione oramai da tempo non risulta presente nel territorio comunale ragion per cui chiedo a tutti i cittadini di evitare inutili allarmismi e di perseverare nell'atteggiamento di responsabilità che li ha finora contraddistinti, rimanendo nelle proprie abitazioni e uscendo solo in caso di comprovate necessità e per ragioni di lavoro. Formulo al nostro concittadino auguri di pronta guarigione.
Mongiuffi Melia, 16 aprile 2020
Il Sindaco
Rosario Leonardo D'Amore
EROGAZIONE BUONI SPESA PER FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI TEMPORANEO DISAGIO ECONOMICO A CAUSA DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
IL SINDACO
Premesso:
- che con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la Protezione civile è stato istituito il Fondo di Solidarietà Alimentare attraverso il quale è prevista l'erogazione di buoni spesa, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari, in favore delle famiglie che si trovano in condizioni di temporaneo e comprovato disagio economico a causa della situazione d'emergenza determinata dal diffondesi del virus Covid-19;
- che in merito al Comune di Mongiuffi Melia è stata assegnata la somma di € 5.109, 96;
RENDE NOTO
- che chiunque versi in condizione di temporaneo e comprovato disagio economico può presentare apposita istanza per accedere al Fondo di Solidarietà Alimentare del Comune di Mongiuffi Melia, consegnando personalmente il modulo allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 13:00 di giorno 7 aprile 2020, all'ufficio protocollo dell'ente (temporaneamente aperto dalle ore 8:00 alle ore 13:00 nelle sole giornate del lunedì e del giovedì) ovvero inviandolo, entro gli stessi termini, alla mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
- che sulla scorta delle domande pervenute si procederà alla predisposizione di apposita graduatoria ed alla conseguente assegnazione dei buoni spesa ai singoli richiedenti a seconda delle circostanze evidenziate nell'istanza, fino alla concorrenza dell'intero importo;
- che è esclusa l'elargizione di denaro pubblico e che sarà cura dell'amministrazione locale provvedere successivamente alla pubblicazione degli esercizi presso i quali è possibile spendere i buoni spesa ricevuti; [...]
AVVISO SULLE MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 INTRODOTTE
DALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SICILIA N. 6 DEL 19 MARZO 2020
IL SINDACO
Visto il d. 1. 23 febbraio 2020, n. 6
Visti i d. p. c. m. del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 dell'Il marzo 2020;
Visto il d. 1. 17 marzo 2020, n. 18;
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020
Ad integrazione dei precedenti avvisi e comunicati diramati dal sottoscritto e finalizzati alla conoscenza delle misure atte a contenere l'emergenza epidemiologica collegata alla diffusione del virus Covid-19, nonché a sostituzione dei medesimi avvisi nelle parti in cui le informazioni in essi contenute risultano in contrasto con le nuove disposizioni regionali di seguito richiamate;
RENDE NOTO
- che le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente per ciascun nucleo familiare;
- che è vietata ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche se svolta in forma individuale;
- che gli spostamenti con gli animali da affezione, ammessi unicamente per le esigenze fisiologiche di quest'ultimo, sono consentite solamente in prossimità della propria abitazione;
- che è inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri comuni;
- che è interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi gioco comunali;
- che tutti gli esercizi commerciali la cui apertura è attualmente autorizzata rimarranno chiusi nella giornata di domenica.
Si invita tutta la cittadinanza a volersi attenere scrupolosamente a quanto sopra indicato a tutela della salute personale e pubblica.
Mongiuffi Melia, 20 marzo 2020
Gentilissimi concittadini,
a seguito dei decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 marzo 2020, 1'8 marzo 2020 ed il 9 marzo 2020 e delle ordinanze adottate dal Presidente della Regione Sicilia nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020 contenenti le misure sanitarie necessarie per prevenire il contagio da Covid-19, ritengo di fondamentale importanza ribadire le regole che tutti abbiamo l'obbligo di rispettare ovvero:
1) lavarsi spesso le mani;
2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3) evitare abbracci e strette di mano;
4) mantenere con gli altri una distanza interpersonale di almeno un metro;
5) starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o, in mancanza, sulla piega del gomito, evitando di mettere in contatto le mani con le secrezioni respiratorie;
6) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
7) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8) non assumere antibiotici o farmaci se non dietro prescrizione medica;
9) pulire continuamente le superfici con disinfettanti a base di alcol e di cloro;
10) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;
11) in presenza di sintomi quali tosse secca, febbre (specie se superiore ai 37, 5 gradi), mal di gola e difficoltà respiratorie non accedere direttamente al pronto soccorso, ma chiamare il proprio medico di base o il seguente numero verde dedicato all'emergenza e messo a disposizione dalla Regione Sicilia: 800458787. In caso di necessità contattare il 112, numero unico per l'emergenza, oppure il 1500, numero dedicato messo a disposizione dal Ministero della Salute per permettere l'effettuazione del tampone;
12) le persone di età superiore ai sessantacinque anni e quelle affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stato di immunodepressione congenita od acquisita devono evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora, se non nei casi di stretta necessità, evitando comunque luoghi affollati o quelli nei quali non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
13) chi abbia fatto ritorno in Sicilia da meno di quattordici giornì dalla Regione Lombardia o dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, è tenuto: 1) a comunicare, utilizzando l'apposito schema allegato al presente avviso, tale circostanza al Comune di Mongiuffi Melia, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio ed al proprio medico di base ovvero al pediatra di libera scelta; b) ad osservare la permanenza domiciliare con obbligo di isolamento fiduciario per un periodo di almeno quattordici giorni; c) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. Il mancato rispetto degli obblighi sopra menzionati comporterà l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 650 c. p., salvo che il fatto non integri un reato più grave.
14) è fatto assoluto divieto di effettuare spostamenti se non per comprovate ragioni lavorative o per situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, i quali andranno attestati mediante autodichiarazione, la quale potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione del modulo allegato al presente avviso. Si precisa che tra le ragioni di necessità va ricompreso anche l'acquisto di beni e generi alimentari di prima necessità. La violazione della presente prescrizione comporta l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 650 c. p., salvo che il fatto non configuri un reato più grave;
Ricordo, inoltre, che:
A) sono sospese tutte le cerimonie legate alle celebrazioni di matrimoni e di funerali. I matrimoni già fissati presso i locali comunali si svolgeranno con la sola presenza degli sposi, dei testimoni e del personale comunale competente. Le tumulazioni si svolgeranno in forma strettamente privata;
B) ogni attività della palestra e della biblioteca comunale è sospesa fino al 3 aprile 2020;
C) i bar e i ristoranti potranno svolgere la propria attività commerciale dalle ore 6:00 alle ore 18:00, sempre a condizione di far rispettare alla propria clientela la distanza interpersonale di almeno un metro. La violazione di tale prescrizione comporta la sospensione dell'attività;
D) gli esercizi commerciali presenti nel territorio sono chiamati ad adottare specifiche misure organizzative volte al contenimento dell'afflusso dall'utenza o, comunque, idonee ad evitare assembramenti;
E) sono sospese tutte le manifestazioni, gli spettacoli e gli eventi di qualsiasi natura, sia pubblici che privati;
F) l'accesso fisico agli uffici comunali potrà avvenire solo nelle ore antimeridiane ed unicamente in caso di estrema necessità ed urgenza, previo appuntamento da richiedere contattando il numero
telefonico 0942/20006 od inoltrando apposita richiesta alla mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o alla pec This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mongiuffi
Stante la necessità di adottare adeguate misure di prevenzione per evitare il diffondersi del contagio da COVID-19, in conformità a quanto previsto dai d. p. c. m. dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 e dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, si avvisa l' utenza:
- che fino al 3 aprile 2020 non sarà consentito l'accesso del pubblico agli uffici comunali nelle ore pomeridiane;
- che l'utenza è invitata a prediligere forme di accesso telematico agli uffici comunali, contattando il numero telefonico 0942/20006 oppure inoltrando le proprie richieste alla pec This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oppure alla mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
- che l'utenza potrà accedere fisicamente agli uffici comunali unicamente in caso di estrema necessità ed urgenza e, comunque, solo previo appuntamento da richiedere contattando il numero 0942/20006 oppure inoltrando una comunicazione alla mail o alla pec sopra indicate, onde consentire al personale addetto una migliore e più controllata gestione dell'afflusso dall'esterno;
- che chi accede personalmente agli uffici comunali è tenuto a rispettare tutte le disposizioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alle misure igienico-sanitarie da osservare e, in particolare: a) a lavarsi e/o igienizzare spesso le mani, utilizzando anche gli appositi strumenti messi a disposizione dal Comune; b) mantenere dal proprio interlocutore e da chiunque si trovi nei paraggi una distanza interpersonale di almeno un metro; c) coprirsi bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, utilizzando un fazzoletto monouso o, in mancanza, la piega del gomito.
Nel caso in cui le predette misure relative all'accesso agli uffici non vengano osservate, lo stesso accesso potrebbe essere negato o differito.
Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione a tutela e a garanzia della salute della collettività.
Dalla Residenza Municipale, 10 marzo 2020
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MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 — D. L. 23 FEBBRAIO 2020, N. 6
IL SINDACO
Considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Coronavirus, in attuazione del d. 1. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"
RENDE NOTO
1) che tutte le persone che dal 1 febbraio 2020 siano transitate o abbiano sostato in uno dei comuni od in una delle aree in cui sia risultata positiva almeno una persona rispetto alla quale non si conosce la fonte di trasmissione ovvero siano transitate o abbiano sostato in un comune o in un'area nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area interessata dal contagio, sono obbligati a comunicare, nel più breve tempo possibile, tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio affinchè quest'ultima adotti ogni misura dovesse eventualmente risultare necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Segnatamente sono tenute alla superiore comunicazione tutti coloro che siano rientrati dalla Cina nell'ultimo mese ovvero siano transitati o abbiano sostato in uno dei seguenti comuni: 1) Bertonico; 2) Casalpusterlengo; 3) Castelgerundo; 4) Castiglione D'Adda; 5) Codogno; 6) Fombio; 7) Maleo; 8) San Fiorano, 9) Somaglia; 10) Terranova dei Passerini; 11) Vò Euganeo;
2) che, al fine di evitare la diffusione del contagio tutti i cittadini monfeliesi e i dipendenti comunali sono invitati a rispettare le seguenti regole: a) lavarsi spesso le mani; 2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 4) coprirsi bocca e naso in caso di sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, stanchezza e dolori muscolari; 5) pulire continuamente le superfici con disinfettanti a base di cloro e di alcool; 6) non assumere farmaci antivirali od antibiotici, se non dietro prescrizione del medico curante; 7) in caso di bisogno, evitare di accedere direttamente alle strutture del Pronto Soccorso del Servizio Sanitario nazionale, ma contattare il proprio medico di base, il 112 (numero unico per l'emergenza) ovvero il numero 1500, messo a disposizione dal Ministero della Salute per permettere i dovuti controlli; 8) usare la mascherine nel caso in cui si sospetti di essere infetti o nel caso in cui si assista a persone malate; 9) evitare sovraffollamenti negli uffici pubblici e privati, al fine di consentire la frequente aerazione dei medesimi;
3) che i prodotti provenienti dalla Cina non sono pericolosi e che gli animali da compagnia non diffondono il Covid-19.
Mongiuffi Melia, 26 febbraio 2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
[...]
SI RENDE NOTO
- che è attiva la procedura di partecipazione per l'integrazione e/o la correzione delle misure indicate nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020 del Comune di Mongiuffi Melia;
- che, per le motivazioni indicate in premessa, è data facoltà a tutti i soggetti portatori di interesse in relazione all'attività dell'Amministrazione Comunale di Mongiuffi Melia di presentare proposte, osservazioni e suggerimenti per l'integrazione e/o la correzione delle misure indicate nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020;
- che, a tal fine, si rende disponibile la consultazione del testo del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020, già approvato dall'Ente e visionabile sul sito istituzionale del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente —Disposizioni generali — Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";
- che i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), come da modello allegato al presente avviso, potranno essere presentati entro e non oltre le ore 14:00 del 30 gennaio 2020 attraverso una delle modalità di seguito indicate:
1. consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Mongiuffi Melia, Piazza San Nicolò n. 8;
2. per mail certificata al seguente indirizzo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
3. tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Mongiuffi Melia — Piazza San Nicolò n. 8 —98030 Mongiuffi Melia (ME).
- che i suggerimenti e le proposte trasmesse al Comune di Mongiuffi Melia, secondo le modalità sopra descritte, dovranno contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679/UE (c. d. GDPR) e del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- che i moduli privi di sottoscrizione non verranno presi in considerazione, mentre quelli pervenuti fuori termine saranno eventualmente presi in considerazione nel successivo aggiornamento del piano.
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Mongiuffi Melia, 23 gennaio 2020
Si comunica alla cittadinanza che può essere presentata al Comune istanza per l'accesso all'attività lavorativa per l'anno 2020, inteso come svolgimento, per un tempo determinato, di un'attività di pubblica utilità che può essere svolta da tutti i cittadini disoccupati e privi di reddito, mediante l'utilizzo nei servizi a carattere comunale di seguito specificati:
- pulizia del verde pubblico;
- spazzamento e sfalciamento manuale delle strade urbane;
I soggetti, che saranno selezionati, svolgeranno un periodo di tre mesi di attività sociale.
Potrà beneficiare del servizio un solo componente del nucleo familiare.
I requisiti per poter presentare istanza sono:
1) età compresa tra i 18 e i 60 anni;
2) non avere svolto attività lavorativa negli ultimi dodici mesi;
3) Reddito annuo complessivo dell'anno 2019 non superiore a 5.945,16;
4) idoneità allo svolgimento delle attività previste comprovato da certificato medico.
La condizione reddituale del nucleo familiare verrà determinata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica.
La documentazione da allegare all'istanza è la seguente:
AVVISO
Si comunica che dal 20.12.2019 sono in pagamento le Borse di Studio regionali relative alle istanze presentate tramite le Scuole Superiori Statali o Paritarie nell'A.S. 2013-2014.
Le borse di studio possono essere riscosse dai beneficiari presso tutte le filiali UNICREDIT esibendo il documento di identità ed il codice fiscale.
Si precisa che il pagamento è stato effettuato tramite mandato elettronico in modalità T30 e che l'importo di ciascuna borsa di studio è di € 83,00 [...]